Circolare 2/2021 - Imposta di Bollo e Fatture Elettroniche

 

 

Imposta di Bollo e Fatture Elettroniche

Imposta di Bollo: dal 01/01/2021 si cambia ancora!

(DM 17.06.2014 – DM 04.12.2020 – Risposta consulenza giuridica Agenzia Entrate 10.12.2020 n. 14)

Con un apposito Decreto sono stati modificati i termini entro i quali va assolta l’imposta di bollo dovuta per le fatture “senza IVA” di imposta superiore a 77,47 €.

In particolare si rammenta che con il DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”, è stato previsto il versamento dell’imposta, per le fatture emesse in ciascun trimestre, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento, con differimento al termine previsto per il trimestre successivo nel caso in cui nel primo / secondo trimestre l’importo dovuto risulti inferiore a € 250.

Più recentemente, con il DM 04.12.2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 19.12.2020, n. 314, il MEF ha nuovamente modificato i termini di versamento dell’imposta di Bollo sulle fatture elettroniche ed individuato la procedura di recupero dell’imposta non versata.

Ai sensi dell’art. 4 del citato Decreto le “nuove disposizioni” trovano applicazione a decorrere dalle fatture emesse dall’01.01.2021.

NUOVI TERMINI DI VERSAMENTO – anno 2021

Periodo emissione Fatture

Imposta di bollo dovuta

Termine versamento

1° Trimestre

MAGGIORE € 250

31.5

INFERIORE / PARI € 250

30.9(*)

2° Trimestre

MAGGIORE € 250

30.9

1° + 2° Trimestre

INFERIORE / PARI € 250

30.11

3° Trimestre

QUALSIASI IMPORTO

30.11

  4° Trimestre

QUALSIASI IMPORTO

28.2.2022

(*) Tale termine va rispettato se l’imposta di bollo dovuta per il 1° e 2° trimestre risulta complessivamente superiore a € 250.

ATTENZIONE: ultima scadenza per il 2020!

AGENZIA ENTRATE: NUOVE FUNZIONALITA’ 2021

L’Agenzia delle Entrate utilizza i dati in suo possesso per verificare / quantificare l’ammontare dell’imposta di Bollo dovuta per il trimestre di riferimento ed eventualmente integrare le fatture che non riportano l’assolvimento dell’imposta (risultando dovuta), informando il cedente / prestatore ovvero il relativo intermediario delegato entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento (salvo per il 2° trimestre 20/09).

Nel caso in cui il cedente / prestatore / relativo intermediario delegato ritenga che le integrazioni effettuate dall’Agenzia non siano corrette (per le fatture integrate non sussiste l’obbligo di assolvimento dell’imposta di bollo), lo stesso può variare i dati comunicati entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento / 10.09 per le fatture del secondo trimestre.

In assenza di variazioni da parte del soggetto interessato le modifiche apportate dall’Agenzia delle Entrate si intendono confermate.

Entro il giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento / 20.09 per le fatture emesse nel secondo trimestre, la stessa Agenzia comunica l’ammontare dell’imposta dovuta per le fatture transitate da SDI nel trimestre.

In sintesi ecco un quadro riepilogativo delle diverse tempistiche:

Periodo emissione fatture

Comunicazione integrazioni

(Ag. Entrate)

Variazione

dati comunicati (Ente/Intermediario)

Comunicazione ammontare dovuto (Ag. Entrate)

Scadenza Pagamento
(Ente Religioso)

1° trimestre

entro il 15.04

entro il 30.4

Entro il 15.5

Entro il 31.5

2° trimestre

entro il 15.07

entro il 10.9

Entro il 20.9

Entro il 30.09

3° trimestre

entro il 15.10

entro il 31.10

Entro il 15.11

Entro il 30.11

4° trimestre

entro il 15.1

Entro il 31.1

Entro il 15.2

Entro il 28.2


Di seguito si riportano i codici per il versamento.

A tal fine si rammenta che nel mod. F24 vanno utilizzati i seguenti Codici Tributo:

2521

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – 1° trimestre

2522

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – 2° trimestre

2523

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – 3° trimestre

2524

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – 4° trimestre

2525

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – SANZIONI

2526

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – INTERESSI

N.B. Anche nel caso in cui il versamento riguarda più trimestri (in quanto l’importo dovuto è risultato non superiore a € 250), il versamento va effettuato tenendo distinti i singoli trimestri, evidenziando il corrispondente codice tributo.

Ritardo / insufficiente / omesso versamento dell’importo dovuto

è previsto che l’ammontare:

  • dell’imposta dovuta;
  • della sanzione di cui all’art. 13, comma1, D. Lgs. N. 471/97 ridotta ad 1/3;
  • degli interessi (fino all’ultimo giorno del mese precedente quello di elaborazione della comunicazione);

è comunicato in via telematica al contribuente che è tenuto ad effettuare il pagamento entro 30 giorni dalla comunicazione. Decorso tale periodo l’Ufficio procede con l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell’importo non versato.

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Lo Studio resta a disposizione per eventuali approfondimenti, avendo cura di fornire tempestivamente ulteriori chiarimenti che dovessero arrivare nel prossimo periodo, avuto riguardo ad una situazione in continuo divenire.

Cordialmente.                                                                      

Studio Curina et Rossi                                                                                       

Divisione Fiscale e Lavoro                                                    

ROSSI DR. FEDERICO